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Sospensione rate di mutui e finanziamenti

Angelo Cafà • 28 marzo 2020

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L'art . 57 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, dispone: 
 
  
 1.  Ai  fini  del  presente  articolo  l'epidemia  da  COVID-19  e' formalmente  riconosciuta  come  evento
eccezionale   e   di   grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione Europea.
  2. Al fine di sostenere le  attivita'  imprenditoriali  danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le  Imprese, come
definite  al  comma 5, possono  avvalersi  dietro  comunicazione   -   in   relazione   alle esposizioni  debitorie
nei  confronti  di  banche,  di  intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1°  settembre
1993 (Testo unico bancario) e degli  altri  soggetti  abilitati  alla concessione di credito in Italia - delle seguenti
 misure di  sostegno
finanziario:
    a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data
del  29  febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia 
per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto  o  in  parte
fino al 30 settembre 2020;
    b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30  settembre  2020  i  contratti  sono 
 prorogati,   unitamente   ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita', fino  al  30 settembre 2020 
alle medesime condizioni;
    c) per i mutui e gli  altri  finanziamenti  a  rimborso  rateale, anche perfezionati  tramite  il  rilascio  di 
cambiali  agrarie,  il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e'
sospeso sino al 30 settembre 2020  e  il  piano  di rimborso  delle  rate  o  dei  canoni  oggetto  di   sospensione
e' dilazionato,  unitamente  agli  elementi  accessori  e  senza  alcuna formalita', secondo modalita' che
assicurino  l'assenza  di  nuovi  o maggiori oneri per entrambe  le  parti;  e'  facolta'  delle  imprese richiedere
di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
  3.  La  comunicazione  prevista  al  comma  2  e'  corredata  della dichiarazione con la quale l'Impresa
autocertifica ai sensi dell'art. 47  DPR  445/2000  di  aver  subito  in  via  temporanea  carenze  di liquidita' 
quale conseguenza diretta della  diffusione  dell'epidemia da COVID-19.
  4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla 
data di  pubblicazione  del presente   decreto,   classificate   come   esposizioni    creditizie deteriorate ai sensi 
della disciplina applicabile  agli  intermediari creditizi.
  5. Ai fini del presente  articolo,  si  intendono  per  Imprese  le microimprese e  le  piccole  e  medie  imprese 
come  definite  dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi 
sede in Italia.
  6.  Su  richiesta  telematica   del   soggetto   finanziatore   con indicazione dell'importo massimo  garantito,
le  operazioni  oggetto delle misure di sostegno di  cui  al  comma  2  sono  ammesse,  senza valutazione, alla
garanzia di un'apposita sezione speciale del  Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione  di  1730  milioni  di euro, garantisce:
  a) per un importo pari al 33 per cento i  maggiori  utilizzi,  alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo
utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
  b) per un importo pari al 33 per  cento  i  prestiti  e  gli  altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata  ai  
sensi  del  comma  2, lettera b);
  c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui  e degli altri finanziamenti a rimborso rateale
o dei canoni di  leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e  che  siano  state sospese ai sensi
del comma 2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in  tutto  o  in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al 
comma  2,  lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da  parte dei suddetti soggetti e
con automatico allungamento del contratto  di provvista  in   relazione   al   prolungamento   dell'operazione 
di finanziamento,  alle  stesse  condizioni  del  contratto   originario nonche' con   riferimento   a   finanziamenti
agevolati    previa comunicazione  all'ente  incentivante  che  entro  15   giorni puo' provvedere  a  fornire  le 
eventuali  integrazioni  alle   modalita' operative.
  7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al  comma  6  ha natura sussidiaria ed e' concessa  a  titolo 
gratuito.  La  garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e  capitale dei maggiori utilizzi
delle linee di credito e  dei  prestiti,  delle rate o dei canoni di leasing  sospesi  e  degli  altri  finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per  ciascuna  operazione  ammessa  alla garanzia viene accantonato, a copertura
del rischio, un  importo  non inferiore al 6 % dell'importo  garantito  a  valere  sulla  dotazione della sezione 
speciale.
  8.  L'escussione  della  garanzia  puo'  essere   richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto
mesi  successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2,  le  procedure esecutive in relazione a: 
(i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 
(ii) il mancato pagamento,
anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati  ai  sensi  del  comma 2,
lettera  b);  
(iii) l'inadempimento di una o piu' rate di prestiti o  canoni  di  leasing sospesi  ai  sensi del comma 2, lettera  c).
in  tal  caso,  gli intermediari possono inviare al Fondo  di  garanzia  per  le  PMI  la richiesta di escussione della
garanzia riferita ai  prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima 
della  perdita  finale  a  carico  del  Fondo.  Per  la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia e'
attivabile, con i medesimi presupposti di  cui  sopra,  nei  limiti  dell'importo delle rate o dei canoni di  leasing
sospesi  sino  al  30  settembre 2020.  Il  Fondo  di  garanzia,  verificata  la  legittimita' della richiesta, provvede
ad aggiornare i relativi accantonamenti.
  9.  Il  Fondo  di  garanzia,  verificata  la legittimita' della richiesta, provvede a liquidare in favore  della  banca,
entro  90 giorni, un anticipo pari al  50%  del  minor  importo  tra  la  quota massima garantita dalla Sezione
speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.
  10.  Il  soggetto  creditore  beneficiario  della   garanzia   puo' richiedere,  entro  180  giorni  dall'esaurimento
delle   procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo  dovuto  a  titolo  di escussione della garanzia
del Fondo. Entro trenta giorni  dalla  data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo  di
garanzia  provvede  alla  corresponsione  dell'importo  spettante  ai soggetti beneficiari della garanzia.
  11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformita' all'autorizzazione  della  Commissione
europea  prevista  ai   sensi all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione  Europea.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto  -  legge possono essere integrate le disposizioni
operative del Fondo  di  cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge  23  dicembre  1996,  n. 662.
  12. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
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Autore: Angelo Cafà 7 settembre 2024
Gela. Contro la violenza di genere e per tutelare le vittime, anzitutto donne. “Diritto e donna” riparte con la propria azione in città. Una struttura sarà a disposizione di donne vittime di soprusi. Operatrici e legali stanno in un contesto che da alcuni anni ormai si prefigge l’intento di mettersi dalla parte di chi è vessato. “Un dovere morale” così l’ha definito il neo presidente dell’associazione, Rosa Iudici. Durante la presentazione, all’interno della pinacoteca comunale, si sono susseguiti gli interventi di legali che sono in prima fila nella tutela delle vittime, tra questi gli avvocati Valentina Lo Porto e Angelo Cafà, e di tutti coloro che stanno contribuendo. Oltre a Iudici, il vicepresidente Sonia Madonia. Da lunedì, sarà attiva linea mobile H24, al numero 350.8085925, e sarà online il sito dell’associazione www.dirittoedonna.it. La sede è già stata ricavata nella Casa del volontariato di via Ossidiana. Per chi deciderà di denunciare, si aprirà un vero e proprio percorso di accompagnamento, sociale e giudiziario. Capita ancora troppo spesso, però, che le donne vittime di vessazioni, pur denunciando, successivamente facciano passi indietro oppure si allontanino senza dare seguito all’azione. Ha moderato la sociologa Giorgia Butera, dell’associazione Mete. Un’iniziativa che ha trovato l’appoggio istituzionale del sindaco Di Stefano, del presidente del civico consesso Paola Giudice, della giunta, di consiglieri come Alberto Zappietro e del deputato Totò Scuvera.
Autore: Angelo Cafà 26 agosto 2024
Gela. Era accusata di aver portato via la figlia minorenne, sottraendola però all’allora marito che presentò querela nei suoi confronti. Inoltre, una donna romena quarantaduenne, che vive in città, era ritenuta responsabile di minacce ai danni del consorte. Fatti che però non hanno trovato riscontro in giudizio. Il magistrato del tribunale di Agrigento, davanti al quale si è tenuto il dibattimento, ha emesso una decisione di assoluzione, accogliendo la ricostruzione difensiva, sostenuta dal legale della donna, l’ avvocato Angelo Cafà . La minore fu portata all’estero per un certo periodo di tempo, secondo i pm senza alcun assenso del padre che si ritrovò nell’impossibilità di comunicare con lei. Stando alle contestazioni, l’imputata avrebbe minacciato il marito. Se avesse tentato di rintracciarle, per gli investigatori sarebbe andato incontro a possibili ripercussioni. La difesa ha però ribadito che gli elementi posti alla base dell’indagine non hanno trovato riscontro nel corso del dibattimento. Il giudice ha così emesso una decisone assolutoria.
Autore: Angelo Cafà 18 giugno 2024
Gela. Presunte truffe, ancora una volta sull’accollo di debiti societari dietro pagamento, questa volta indussero la procura di Torino ad avviare un procedimento a carico del gelese trentunenne M. C., risultato rappresentante legale di una delle aziende monitorate. Le contestazioni però non hanno retto al termine del dibattimento. Per due capi di accusa concentrati sull’imputato gelese, la decisione favorevole è arrivata con la formula “perché il fatto non sussiste”. Per una terza imputazione, maturata pure per il calabrese G. A., è mancata invece la condizione di procedibilità. I pm si sono mossi intorno all’ipotesi di truffa. Pare che l’accollo dei debiti risultasse fittizio ma le somme di denaro erano concretamente versate da imprenditori intenzionati a liberarsi delle pendenze con il fisco. La difesa di C., con il legale Angelo Cafà, ha prodotto documentazione per certificare le operazioni. A. è invece assistito dall’avvocato Mauro Sgotto. Gli accertamenti furono condotti dai pm torinesi poiché le procedure vennero finalizzate proprio negli uffici del capoluogo piemontese. fonte: quotidianodigela.it
Autore: Angelo Cafà 1 maggio 2024
Gela. Condanna a quattro mesi, con pena sospesa e non menzione. Il giudice Miriam D’Amore ha riconosciuto la responsabilità di due medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, M. P. e L. G. finiti a processo a seguito di un’indagine partita dalla denuncia dei genitori di un neonato, che riportò gravissime conseguenze. A causa di una paralisi cerebrale, il bambino si trova in condizioni di ritardo e la vita dell’intera famiglia è mutata radicalmente. La procura, nella requisitoria del pm, aveva già concluso individuando la conferma del quadro accusatorio. I due medici avrebbero gestito in modo non conforme quel parto. Secondo il pm, ci sarebbero state difformità pure nelle testimonianze rese per ricostruire i fatti. La madre, sentita in aula nelle scorse udienze, riferì che ad un certo punto iniziarono ad esserci problemi di battito. Non avrebbe sentito neanche il vagito del neonato, poi trasferito all’Utin di Agrigento. Le manovre praticate e i protocolli attuati durante quelle lunghe ore sono state al vaglio della procura e dei consulenti che si sono susseguiti nella ricostruzione del quadro complessivo. Gli stessi imputati si sono avvalsi di propri esperti per vagliare il tipo di attività effettuata per quel parto. L’intero periodo precedente alla nascita, secondo quanto riferito dai genitori, non aveva destato alcun tipo di preoccupazione. Si attendeva un esito tutt’altro che critico. Proprio il loro legale, Giacomo Ventura, costituito parte civile, nelle conclusioni ha rimarcato quelle che ritiene siano state consistenti anomalie nel rapportarsi con la partoriente e nell’attuare tutte le manovre. Le difese dei medici hanno approfondito gli aspetti più strettamente tecnici, riportandosi pure alle conclusioni dei periti. Ritengono che non ci furono errori né che siano stati trascurati i parametri del quadro clinico complessivo, anche rispetto al nascituro. Lo hanno ribadito nelle conclusioni esposte in aula. Sono state assolte, invece, le due ostetriche Franca Gualato e Concetta Benenati. Per loro, la formula è “per non aver commesso il fatto”. La procura aveva concluso in questo stesso senso. I difensori, gli avvocati Rocco Guarnaccia e Angelo Cafà, hanno insistito sui compiti delle due operatrici e sul fatto che non siano emersi elementi a loro carico, tali da poter individuare eventuali condotte errate. Il giudice ha riconosciuto ai genitori, costituiti parti civili, una provvisionale da sessantamila euro. Inoltre, sempre alle parti civili, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni. fonte: quotidianodigela.it
Autore: Angelo Cafà 1 maggio 2024
Gela. I fatti risalgono a diversi anni fa, quando finirono al centro di verifiche della guardia di finanza e della procura, confluendo nell’indagine “Spin off”. Ieri, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro anni e cinque mesi di reclusione per il professionista Fabio Fabulo. L’indagine si concentrò proprio intorno alla sua posizione e alle operazioni ritenute irregolari effettuate su alcune società. La procura generale ha concluso per la condanna da confermare. Nei suoi confronti si concentravano diverse accuse, comprese l’associazione, la bancarotta e la distruzione di documenti contabili. Per gli inquirenti, trasferì irregolarmente ingenti somme. La difesa, rappresentata dall’avvocato Davide Limoncello, nel ricorso ha sostenuto l’assenza di presupposti per ritenere che le operazioni irregolari fossero da collegare all’attività di consulenza di Fasulo. In appello, fu prodotto il verbale di dichiarazioni rilasciate da Rosario Marchese (non coinvolto nell’indagine) che comunque escludeva un ruolo di Fasulo. La difesa ha posto dubbi sulle motivazioni emesse in secondo grado. La Cassazione ha confermato la condanna. In appello erano venuti meno altri capi di accusa. Annullamento con rinvio, invece, per altri due coinvolti. Sono stati accolti i ricorsi dei legali di Pietro Caruso (rappresentato dall’avvocato Flavio Sinatra) e Cristian Ciubotaru (con i legali Angelo Cafà e Giovanni Cannizzaro). Le loro posizioni dovranno essere riviste dalla Corte d’appello di Caltanissetta, come chiesto anche dalla procura generale. Secondo le imputazioni avrebbero saputo delle operazioni irregolari, operando come “teste di legno”. A Caruso era addebita la bancarotta. In appello, per Caruso la pena era stata di tre anni e tre mesi; per Ciubotaru, invece, di un anno e nove mesi. I legali hanno insistito sulla linea dell’accoglimento dei ricorsi. I due imputati, infatti, non avrebbero avuto contezza delle operazioni illecite, così è stato ribadito.
Autore: Angelo Cafà 1 maggio 2024
Gela. Gli atti sono stati trasmessi alla procura, per le determinazioni successive, al termine dell’udienza odierna. A questo punto, potrebbero essere chiuse le indagini, con le fasi successive. I pm, infatti, così come indicato dal gip che accolse l’opposizione all’archiviazione, hanno proseguito gli approfondimenti su quanto accadde due anni fa. Una donna di nazionalità romena, che viveva e lavorava in città, morì dopo aver patito un malore. Venne richiesto l’intervento dei sanitari. L’ambulanza arrivò, con a bordo gli operatori. La donna però non venne trasferita in ospedale. Per la sorella, ci sarebbero state anomalie e possibili omissioni, che la condussero a segnalare i fatti. La donna perse la vita e secondo la sorella e altri familiari, il trasferimento in ospedale probabilmente avrebbe potuto consentire ai medici di valutare con maggiore attenzione il quadro clinico. L’indagine si è concentrata su due operatori che erano nell’ambulanza giunta a seguito della richiesta di intervento. Secondo gli operatori non ci sarebbero state anomalie, dato che la donna firmò il relativo modulo, con il quale rinunciava al trasferimento in ospedale, peraltro in quel periodo con i posti totalmente occupati da pazienti Covid. Il legale che rappresenta i familiari della donna deceduta, l’avvocato Angelo Cafà, presentò opposizione all’archiviazione, richiedendo appunto che la procura effettuasse ulteriori riscontri, individuandone i presupposti. Indicazione accolta dal gip che dispose la prosecuzione delle indagini, che adesso potrebbero anche condurre ad altri sviluppi. fonte: quotidianodigela.it
Autore: Angelo Cafà 1 maggio 2024
Gela. E’ stato accolto l’appello per entrambe. Così, sono state assolte due donne, in passato al centro di un diverbio, sfociato anche in presunte minacce e lesioni. Il giudice di pace aveva indicato la condanna. Ieri, invece, il giudice Serena Berenato, ha disposto l’assoluzione. I legali di difesa, gli avvocati Angelo Cafà e Davide Limoncello, sono entrati nel merito della vicenda, spiegando che sarebbero mancati gli estremi per ritenere sussistenti i presupposti dei reati. Anche il significato dialettale di un’espressione usata nella lite è stato oggetto di valutazione difensiva. Alla fine, il giudice ha deciso per l’assoluzione. fonte: quotidianodigela.it
Autore: Angelo Cafà 1 maggio 2024
Gela. “Non doversi procedere”. Con questa formula il giudice del tribunale di Udine ha chiuso il procedimento che era stato incardinato nei confronti di un gelese quarantaquatrenne. Era accusato di una presunta truffa assicurativa. Per la procura friulana, avrebbe simulato un incidente stradale solo per il premio. Gli atti arrivarono ai pm di Udine in relazione alla sede della compagnia assicurativa che avrebbe subito il presunto raggiro. La difesa dell’imputato, sostenuta dal legale Angelo Cafa’, ha in avvio avanzato una prima eccezione, rispetto alla presentazione della querela. Ha fatto rilevare l’assenza delle condizioni di procedibilità, trattandosi solo di una procura generale e non invece di una speciale rilasciata per il formale deposito della querela. Il giudice ha preso atto, chiudendo il procedimento.. fonte: quotidianodigela.it
1 maggio 2024
Gela. Non sono emersi presupposti per avallare la contestazione mossa dall’accusa. E’ stata assolta una donna, finita a processo con l’accusa di aver violato i provvedimenti restrittivi imposti durante il periodo della pandemia da Covid. La decisione è stata pronunciata dal giudice Martina Scuderoni al termine del dibattimento. L’imputata era ritenuta responsabile di aver lasciato la propria abitazione, nonostante fosse sottoposta ad isolamento. Gli accertamenti vennero effettuati sulla scorta delle segnalazioni di una conoscente, con la quale c’era stato un alterco verbale. Lei avrebbe riferito che l’imputata, in quel frangente, lasciò l’abitazione, uscendo in strada. La difesa, sostenuta dall’avvocato Angelo Cafà, ha però messo in luce che dalle testimonianze rese in aula non sono state acquisite conclusioni tali da avvalorare la tesi dell’accusa. L’imputata riferì di essersi attenuta agli obblighi e di non averli infranti. fonte: quotidianodigela.it
Autore: Angelo Cafà 7 novembre 2023
Gela. Non hanno occupato abusivamente l’alloggio Iacp nel quale vivono attualmente. La decisione, in settimana, è stata pronunciata dal giudice monocratico del tribunale, nei confronti di una coppia di coniugi, finita a processo. Durante l’istruttoria dibattimentale, la difesa, sostenuta dall’avvocato Angelo Cafà, ha ripercorso lo sviluppo dell’intera vicenda. E’ stato riferito che gli imputati erano già residenti nell’immobile, insieme ad un familiare al quale era stato assegnato regolarmente. Avevano il suo completo assenso. Nel corso del tempo, hanno iniziato a richiedere una regolarizzazione completa per la permanenza, anche con il versamento delle quote dovute. Aspetti che hanno portato il giudice ad una pronuncia favorevole, così come richiesto dal legale dei coniugi. fonte: quotidianodigela.it
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