In tema di guida in stato di ebbrezza
, segnaliamo una recente pronuncia del Tribunale di Fermo con cui sono state affrontate due interessanti questioni (sentenza dell' 1 dicembre 2017 (ud. 14 novembre 2017), n. 691
Giudice dott. Molfese).
La prima attiene alla sussistenza o meno dell’ obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.) nelle ipotesi in cui nei confronti dell’indagato, sussistendo elementi sintomatici dell’alterazione psico-fisica, venga richiesto il prelievo ematico in struttura sanitaria .
Si conclude in senso positivo, considerando che l’accertamento medico, non avvenendo nell’ambito di ordinari protocolli sanitari (privo di scopi terapeutici), risulti richiesto dalla p.g. procedente, sprovvista di etilometro, al solo fine di accertare la colpevolezza dell’agente e rientrando tra gli accertamenti urgenti di cui all’art. 356 c.p.p. (con successiva inutilizzabilità probatoria in caso di omesso avviso delle facoltà difensive).
La seconda attiene alla attendibilità probatoria di un esame sanitario , test di screening non valido ai fini medico legali con necessità di conferma, eseguito con tecnica enzimatica c.d. metodo di “ Beckman ” con verifica sul plasma e con accertamento solo indiretto dell’alcol nel corpo umano e, dunque, con effettivo rischio di sovrastima del quantitativo rispetto alla sua effettiva determinazione sul sangue intero, anche e soprattutto alla luce di un quadro normativo che impone stringenti verifiche del tasso alcolemico , non solo per ritenere superata la soglia legale di rilevanza penale dello stato di ebrezza ma, eventualmente, per la stessa individuazione della fattispecie violata (art. 186 lett. B o C CdS) direttamente ricollegata a specifici e precisi valori di alcolemia.
Sul punto il Tribunale ha affermato che, pur in presenza di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza alcolica sulla persona dell’imputato, l’ inutilizzabilità probatoria dell’accertamento svolto dal personale sanitario mediante la suddetta tecnica – non valida a fini medico legali – impone l’assoluzione dell’imputato, quantomeno ai sensi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p.
fonte: giurisprudenzapenale.com