L’ arresto
e il fermo
sono provvedimenti limitativi della libertà personale temporanei e precautelari in quanto rappresentano un’anticipazione di quella tutela predisposta mediante le misure cautelari, dalle quali si differenziano per il connotato dell’urgenza e l’assenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme della convalida
. Tanto l’arresto quanto il fermo sono vietati
quando il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (art. 385 c.p.p.).
Costituisce azione fondamentale e di primaria importanza la nomina di un difensore di fiducia, il quale potrà assistere l'arrestato sin dal momento dell'arresto, fino all'udienza di convalida e a tutte le fasi del procedimento.
La nomina può essere conferita personalmente dall'arrestato o dai prossimi congiunti.
L' ARRESTO
consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la P.G. dispone a carico di "chi viene colto nell’atto di commettere il reato" (c.d. flagranza propria
) o di "chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (c.d. flagranza impropria
) (art. 382 c.p.p.). Il tutto con la finalità di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ed assicurare l’autore alla giustizia.
La Polizia Giudiziaria deve obbligatoriamente procedere all’arresto (c.d. arresto obbligatorio – art. 380 c.p.p.) di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni oppure di reati espressamente elencati, individuati per le loro caratteristiche di salvaguardia dell’ordine costituzionale, della sicurezza collettiva e dell’ordinato vivere civile.
Nel lungo elenco rientrano il delitto di devastazione e saccheggio, i delitti di rapina e di estorsione, il delitto di omicidio colposo stradale .
In caso di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza va eseguito se è proposta querela, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di P.G. presente sul luogo. Se però la querela è rimessa, l'arrestato è posto in stato di libertà immediatamente.
Rientrano tra di essi la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o altrui, la truffa, il danneggiamento aggravato, l'appropriazione indebita e il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime ,
Il ricorso all’arresto facoltativo deve essere giustificato dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
Non è poi consentito l'arresto della persona alla quale la P.G. o il P.M. abbiano richiesto di fornire informazioni per reati concernenti il contenuto delle informazioni o per il rifiuto di fornirle.
L'arresto da parte del privato
In alcuni casi, anche il privato può procedere all’arresto (c.d. arresto facoltativo del privato – art. 383 c.p.p.): quando l'arresto è obbligatorio e si versi in flagranza di un reato perseguibile d’ufficio. Chi vi procede "deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia".
Doveri della P.G. che ha eseguito l’arresto o il fermo e diritti dell'arrestato.
La Polizia Giudiziaria che ha eseguito l'arresto o il fermo ha degli specifici doveri, enunciati dagli articoli 386 e 387 del codice di procedura penale, ovverosia:
- informare il P.M. del luogo dove è stato eseguito l’arresto o il fermo;
- avvertire l’arrestato o il fermato (per iscritto o intanto oralmente nel caso in cui la comunicazione scritta non sia prontamente disponibile in una lingua da questi comprensibile) che: a- ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso alle condizioni di legge al gratuito patrocinio, b- ha diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa, c- ha diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali, d- ha diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, e- ha diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo, f- ha diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari, g- ha diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza, h- ha diritto di essere condotto dinanzi all'autorità giudiziaria per la convalida entro 96 ore dall'arresto o dal fermo, i- ha diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo;
- informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato o quello di ufficio designato dal P.M. dell’avvenuto arresto o fermo;
- porre l’arrestato o il fermato a disposizione del P.M. al più presto e comunque non oltre 24 ore dall’arresto o dal fermo conducendolo nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito;
- redigere il verbale di arresto o di fermo contenente l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito, l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita al fermato o all'arrestato;
- trasmettere il verbale non oltre 24 ore dall’arresto o dal fermo, salvo che il P.M. autorizzi una dilazione maggiore;
- trasmettere il verbale di fermo anche al P.M. che ha disposto la misura, se questo è diverso da quello del luogo in cui la stessa è stata eseguita;
- con il consenso dell’arrestato o del fermato informare i familiari dello stesso dell’avvenuto arresto o fermo.
Entro 48 ore dalla richiesta di convalida del P.M., il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) deve fissare l' UDIENZA DI CONVALIDA (artt. 390-391 c.p.p.) dandone avviso, senza ritardo, al P.M., al difensore, nonché all’arrestato o fermato già liberato. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore.
Fonte: studiocataldi.it